Art. 8.
(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN).

      1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del Paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
      2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, il SERSIN è incaricato di:

          a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad esso sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del Paese;

          b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;

          c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri Servizi od organi cooperanti.

      3. Il SERSIN provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

          a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;

 

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          b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);

          c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad esso affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

      4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.